Scavi e Ricerche archeologiche
Archeologia preventiva
ARCHEOLOGIA PREVENTIVA – CIRC. DG ABAP n. 9/2024
CAMBIANO LE DISPOSIZIONI PER LA CONSEGNA DELLA RELAZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO E DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
Si informa che a decorrere dal 15 aprile 2024, tutte le indagini archeologiche a qualsiasi titolo autorizzate e quelle direttamente svolte da questa Soprintendenza dovranno prevedere il conferimento al MiC dei dati minimi, descrittivi e geospaziali, secondo lo standard GNA (template), ai fini dell’immediata pubblicazione nel Geoportale.Non saranno pertanto accoglibili relazioni di scavo o di assistenza archeologica che non rispondano ai requisiti richiesti dalla normativa. Gli ambiti di applicazione e le istruzioni operative si trovano nella circolare DG ABAP 9/2024 e al seguente link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative
Fino al 15 aprile è in vigore la procedura di seguito descritta.
Il Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006, artt. 95-97) ha introdotto nella normativa italiana l’archeologia preventiva, ossia l’insieme di procedure necessarie a garantire una valutazione preliminare del rischio di interferenze con strutture e depositi di interesse archeologico.
Il regolamento attuativo è stato definito con il d.m. 60/2009
Nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, i riferimenti all’archeologia preventiva sono confluiti all’art. 25.
Concessioni di scavo e ricerche archeologiche
Le attività di ricerca archeologica sul territorio sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente oppure affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati (artt. 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Per le modalità procedurali e le restrizioni relative alle concessioni di ricerca con particolare attenzione alle attività di scavo o di ricognizione superficiale in aree non demaniali e al premio di rinvenimento (art. 92 del Codice), alle modalità operative ed alla modulistica aggiornata si rimanda il sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia
Si veda anche il link al procedimento
Reperti archeologici in possesso di privati
Tra le attività svolte dalla Soprintendenza, relative alla tutela del patrimonio archeologico, assume particolare rilievo quella del riscontro e della verifica di autenticità dei reperti archeologici dichiarati da privati.
Quelle che seguono sono le indicazioni utili a chiarire l’iter procedurale per la detenzione di reperti archeologici non accompagnati da fattura di acquisto e non derivanti da premi di rinvenimento ai sensi dell’art. 92 del Codice.
1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta e corredata da un documento di identità valido e una documentazione fotografica di massima dei reperti. Nella dichiarazione si chiede di inserire tutte le informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria (ad esempio eventi che hanno portato al possesso dei reperti, numero dei reperti, verosimile provenienza ecc.).
2 – Sopralluogo, concordato per le vie brevi, da parte di un funzionario archeologo della Soprintendenza, al fine di riscontrare i reperti dichiarati, verificarne l’autenticità e documentarli (misure e riprese fotografiche).
3 – Invio della documentazione raccolta da parte della Soprintendenza al Nucleo Carabinieri del Patrimonio Culturale per gli accertamenti di competenza sui reperti segnalati.
4 – A conclusione degli accertamenti, in caso in cui il Nucleo non abbia rilevato la presenza di illeciti, inoltro al dichiarante degli esiti, con presa d’atto che i reperti restano nella disponibilità dello stesso, fatta salva la possibilità di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse secondo le norme vigenti. In caso in cui, invece, siano stati rilevati illeciti, le comunicazioni verranno inoltrate direttamente dal Nucleo Tutela.
Ultimo aggiornamento
3 Aprile 2024, 13:25