Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

Accesso agli atti e d’archivio

ACCESSO AGLI ATTI –  AI DOCUMENTI D’ARCHIVIO (o accesso documentale)

La L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni regolamenta la possibilità, da parte del cittadino, di presentare richiesta di accesso ad atti: obiettivo della normativa è la partecipazione del cittadino all’attività della Pubblica Amministrazione (d’ora in avanti P.A.), assicurare la trasparenza del suo operato, avvalorare lo svolgimento imparziale della stessa mediante il riconoscimento del cittadino di trovare adeguata tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti.

L’Ufficio verificherà la regolarità dell’istanza mediante il controllo della legittimità della richiesta: per tale motivo è importante che la domanda d’accesso contenga un’adeguata MOTIVAZIONE a supporto della stessa. L’Ufficio , inoltre, verificherà  la presenza di eventuali controinteressati (ai quali verrà notificata una comunicazione alla quale questi ultimi potranno opporsi entro dieci giorni) e che il documento richiesto non rientri tra quelli per i quali è prevista l’esclusione o il differimento all’accesso, a norma di legge.

In sostanza l’accesso documentale intende porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive – che l’ordinamento attribuisce a loro a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti di cui sono titolari: il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto , attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

accesso agli atti

(link al procedimento)

 

 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (ai documenti oggetto di obbligo di pubblicazione)

ex D.Lgs. 33/2013, art. 5, comma 1

Il diritto d’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Può essere esercitato da chiunque, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell’Ufficio.

Il modulo, sottoscritto dal richiedente , può essere inviato via PEC o, in alternativa, per  posta elettronica semplice o, in alternativa, consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Soprintendenza.

La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita.

L’Ufficio deve comunque valutare i diversi interessi in gioco: a titolo esemplificativo, la natura dei dati personali oggetto della richiesta contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica dalla persona cui si riferiscono i predetti dati. (linee guida ANAC in materia di accesso civico, par. 8.1).

La comunicazione della richiesta di accesso civico al soggetto controinteressato ha, infatti, la funzione di consentire a quest’ultimo di intervenire eventualmente nel procedimento, presentando motivata opposizione.

L’accesso al documento si espleta mediante la pubblicazione, sul sito dell’Ufficio, dell’atto per il quale è stata prodotta richiesta di accesso civico.

accesso civico semplice

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AI DATI E AI DOCUMENTI (c.d. FOIA)

L’istituto dell’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016”, ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

La legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.  Non è necessaria la motivazione.

Limiti assoluti

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nelle ipotesi indicate dal comma 3 dell’art. 5-bis D.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 92/2016, ovvero  nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Limiti relativi

L’art. 5-bis. co. 1, del richiamato decreto legislativo, prevede che detto accesso deve essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici: allorquando cioè il diritto a conoscere possa pregiudicare la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

Ancora, ai sensi dell’art. 5- bis, co. 2, l’accesso generalizzato deve essere negato se ciò risulti necessario per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Condizioni procedurali di ammissibilità

  • Indicazione dell’oggetto della richiesta. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione. Sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche o meramente esplorative.
  • Richieste di contenuti già disponibili senza alcuna elaborazione. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ( 5 D.Lgs. n. 33/2013), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa.
  • Richieste non massive. Nel caso di richiesta relativa a un numero evidentemente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’eccesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa sancito dall’art. 97 Cost. (cfr. la giurisprudenza europea, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

Costi

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo eventuali costi per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Modalità di presentazione della richiesta

Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documenti di identità, può essere inviato via PEC (sabap-lu@pec.cultura.gov.it) o, in alternativa, per  posta elettronica semplice (sabap-lu@cultura.gov.it) o, in alternativa, consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Soprintendenza.

accesso civico generalizzato

Il procedimento di riesame

 Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Scarica il modulo di richiesta riesame accesso civico generalizzato

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.

Sezione di approfondimento:

 

help desk: dott.ssa Mariafrancesca Cataldo (mariafrancesca.cataldo@cultura.gov.it – 0583/416526)

ARCHIVIO STORICO

L’archivio storico della Soprintendenza non è ancora accessibile al pubblico, tuttavia è possibile consultarne relativa documentazione architettonica, storico-artistica, archeologica e fotografica, compilando ed inviando il modulo per PEC, o per posta posta elettronica semplice, o tramite consegna a mano; infine concordando con il personale tempistiche e modalità di consultazione.

Ultimo aggiornamento

21 Novembre 2023, 16:26