Verifica e dichiarazione di interesse
Verifica e dichiarazione di interesse
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio individua le differenti tipologie di beni che sono oggetto della tutela e indica le procedure da adottare per la verifica e la dichiarazione del loro interesse culturale.
Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici, territoriali e a ogni altro ente ed istituto pubblico e alle persone giuridiche private senza fine di lucro (art.10, c.1) sono sottoposte alle disposizioni previste dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004. L’assoggettamento a tutela di questi beni è disciplinato dal procedimento di verifica , (che i proprietari possono avviare sul sito: www.benitutelati.it ) della sussistenza dell’interesse culturale.
Per le medesime categorie di beni, ma appartenenti a soggetti privati, purchè siano caratterizzati da un interesse “particolarmente importante” (art.10 c.3) è prevista la dichiarazione dell’interesse culturale. Restano escluse dalla tutela le opere di autore vivente o di esecuzione non anteriore a cinquant’anni.
Il provvedimento che dichiara l’interesse culturale di un bene impone, inoltre, attraverso il suo contenuto e la sua motivazione, una serie di prescrizioni specifiche (cioè limitazioni) circa l’utilizzo ed incide sul regime giuridico del bene stesso, che viene sottratto all’ambito del diritto privato regolato dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.
Sebbene gli estremi del decreto di vincolo siano riportati nell’atto di compravendita può essere presentata istanza alla Soprintendenza secondo i modelli di seguito elencati per averne contezza, richiedere informazioni o darne comunicazione:
- sussistenza vincolo beni mobili
- sussistenza vincolo immobili
- sussistenza vincolo beni mobili (richiesta da terzi)
- copia vincolo beni mobili
- copia vincolo beni immobili
E’ anche possibile presentare istanza di emissione di provvedimento di tutela come di seguito indicato:
- istanza emissione provvedimento di tutela beni mobili
- istanza emissione provvedimento di tutela beni immobili (link al procedimento)
Ultimo aggiornamento
27 Febbraio 2024, 13:09